ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITĄ PUBBLICA. DISPOSIZIONI IN MERITO AI SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Pubblicata il 26/03/2021

Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 35 del 25/3/2021 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA. DISPOSIZIONI IN MERITO AI SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA.

A far data 26 marzo 2021 e fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza, quando la Regione Emilia-Romagna è classificata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) è consentita, previo appuntamento autodichiarazione da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale e garantendo il distanziamento sociale.

 

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Allegato ORDINANZA N. 35 DEL 25 MARZO 2021.pdf 166.76 KB

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