Informazioni sul servizio

Dalla Libera Gloria Tel. 0533/59012 int. 322 e-mail: gdallalibera @ comune.tresignana.fe.it
Borsetti Dora Tel. 0533/59012 int. 321 e-mail: dborsetti @ comune.tresignana.fe.it
Droghetti Cristina 0533/59012 int. 303 e-mail: cdroghetti @ comune.tresignana.fe.it


L'Ufficio Servizi Demografici si occupa di registrare e aggiornare i principali avvenimenti riguardanti la vita della popolazione residente: nascita, matrimoni, adempimenti di leva ed elettorali, aggiornamenti di residenza e cambi di abitazione, cittadinanza, morte, per avere sempre una situazione reale riguardo alla consistenza ed alla distribuzione della popolazione sul territorio comunale.

Attenzione: ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti un'autocertificazione. Scopri cos'è l'autocertificazione e quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare

L'Ufficio Servizi Demografici si articola nei seguenti Servizi:
- Anagrafe per: rilascio certificazioni, carte di identità, pratiche per passaporti, cambi di indirizzo all'interno del Comune, trasferimenti di residenza, ricerche storiche, attestazione di soggiorno permanente.
- Stato Civile per: rilascio certificazioni, denunce di nascita, denunce di morte, autorizzazioni e permessi di trasporto salme, cremazioni, pubblicazioni e atti di matrimonio, pratiche di cittadinanza.
- Statistiche per: collaborazione con ISTAT per indagini multiscopo e statistica demografica, censimento dell'agricoltura e censimento della popolazione; rilascio ad Enti Pubblici e privati di statistiche sulla popolazione in forma aggregata (popolazione residente, popolazione delle frazioni, classi di età, stranieri, ecc...)
 

  • Nuova normativa sui certificati: Dal 01/01/2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati. Informazioni utili e modalità per l'acquisizione d'Ufficio dei dati.
  • L'autocertificazione: Cos'è l'autocertificazione e quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare
  • Anagrafe - Servizi e Certificati
  • Stato Civile - Servizi e Certificati
  • La CIE - Carta di Identità Elettronica
  • Cambio di residenza in tempo reale: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale")
  • DAT - Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico) - Iscrizione nel registro comunale - Sono state introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico.



Ufficio elettorale e leva, giudici popolari
Dott.ssa Silvia Mantovani 0533-59012 int 301 e-mail: smantovani @ comune.tresignana.fe.it

- Elettorale per: rilascio certificazioni, iscrizione all'Albo degli scrutatori, iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio, tenuta delle liste elettorali, procedure relative alle varie elezioni.

- Leva per: tenuta ed aggiornamento delle liste di leva, informazioni ruoli matricolari -
Rilascio di documentazione di leva ai fini pensionistici e previdenziali
Si informa che, qualora vi fosse necessità di documentare il periodo di leva ai fini del riconoscimento pensionistico o previdenziale, tale periodo verrà verificato direttamente dall'Ente previdenziale (INPS) presso il Ministero della Difesa.
Sarà pertanto sufficiente che al momento della richiesta del riconoscimento della pensione, venga indicato, anche sommariamente, il periodo di svolgimento del servizio di Leva, e sarò l'istituto previdenziale ad effettuare i necessari controlli.
E' inoltre utile sapere che il periodo di leva indicato sulla documentazione rilasciata dal Comune potrebbe non essere corretto perchè non sempre corrisponde a quello computabile ai fini pensionistici e previdenziali, e che l’unico periodo valido è quello riportato sul foglio matricolare che viene inviato per via telematica direttamente all'INPS da parte del Ministero della Difesa.
Inoltre la normativa vigente (art.15, c.2, L.183/2011) prevede la nullità delle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, qualora prodotti ad altri uffici pubblici e/o ai privati gestori di pubblici servizi: pertanto l'eventuale documentazione rilasciata dal Comune ad uso pensionistico o previdenziale, non avrebbe alcuna utilità, e di conseguenza non verrà più rilasciata.


Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.  Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari.

  • della Corte d’assise
  • della Corte d’assise d’appello

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:

  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise
  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle corti d’assise d’appello

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise d’appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d’assise  e dei giudici popolari di corte d’assise d’appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All’udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

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