Descrizione
I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento nazionale (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e i promotori di ciascuno dei referendum in contemporaneo svolgimento possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Qualora, per il medesimo referendum, siano state ammesse dall’Ufficio centrale distinte richieste presentate da più gruppi di promotori, ciascun gruppo di promotori può designare propri rappresentanti presso ogni seggio.
Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o da ciascun gruppo di promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun referendum o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare.
Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum possono provvedere anche direttamente.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede la consultazione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune.
La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto