DECRETO MEF N. 71/2020 - REGOLAMENTO RECANTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Pubblicata il 12/11/2020

EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE ED ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE
 
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2020, n. 71 di concerto con il Ministro dell'Istruzione, il Ministro dell'Interno, Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 - Serie Generale - del 1 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto 21 maggio 2020, n. 71 con il quale è adottato il "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere ed alle famiglie affidatarie, entrato in vigore il 16 luglio 2020 , con il quale è stata data attuazione alle leggi 27 dicembre 2017, n. 205 e 11 gennaio 2018, n. 4 come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e 30 dicembre 2018, n. 145.
 
Beneficiari delle misure di sostegno:
  1. gli orfani di crimini domestici, figli minorenni maggiorenni economicamente non autosufficienti , della vittima di un omicidio commesso dal coniuge , anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza da dichiararsi secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
  2. gli orfani , figli minorenni maggiorenni economicamente non autosufficienti , di madre vittima di omicidio ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 del codice penale,
  3. gli orfani , figli minorenni maggiorenni economicamente non autosufficienti , di madre vittima di omicidio a seguito dei delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale.
Misure di sostegno previste:
 
Capo II - Misure a sostegno del diritto allo studio :
  1. erogazione di borse di studio;
  2. gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni. 
  3. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici viene verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti che consentano di individuare i beneficiari come sopra specificati.
  4. Tali benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
 
Le istanze devono essere presentate alle Prefetture-U.T.G. di residenza degli orfani, che le trasmetteranno, all'esito dell'istruttoria, all' Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso presso il Ministero dell'Interno.
 
L'istanza, deve essere corredata da:
  • certificato di frequenza degli studi, ovvero dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per gli studenti degli istituti di grado primario e secondario;
  • dichiarazione che il richiedente è orfano a seguito di uno dei crimini previsti dall'art. 2 del Regolamento. L'importo delle borse di studio sarà determinato con delibera annuale del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso , sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero degli orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica nell'ambito delle risorse confluite sul Fondo di rotazione e ripartite dal Regolamento.
  • Sull'istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà.
  • Le istanze e le dichiarazioni di frequenza degli studi devono essere sottoscritte dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non decaduto ai sensi dell'art. 330 C.C., ovvero dal tutore ai sensi dell'art. 346 C.C., o dagli enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 354 c.c..
 
 
Capo III - Risorse alle Regioni e Province autonome per le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e incentivi ai datori di lavoro alle assunzioni degli orfani .
Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome è effettuato il primo anno sulla base della popolazione residente e negli armi successivi sulla base degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Le istanze saranno presentate dagli interessati alle Prefetture-U.T.G., che ne cureranno l'istruttoria e le trasmetteranno all' Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso presso il Ministero dell'Interno.
La ripartizione delle risorse sarà deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso sulla base delle domande presentate.
Le Regioni e le Province autonome rendiconteranno annualmente al Commissario sulle spese sostenute.
Ai datori di lavoro privato che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di legge, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi a valere sulle risorse assegnate allo scopo (indicate nell'art. 11 del Decreto).
Le domande devono essere trasmesse dai datori di lavoro all'I.N.P.S. e alla Prefettura-U.T.G. di residenza dell'orfano, che le trasmetterà all' Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso presso il Ministero dell'Interno.
Sulle domande presentate delibererà il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso .
L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
L'I.N.P.S. in caso di scostamento dai limiti di spesa non acquisirà ulteriori domande; raggiunto il limite di spesa annuale ne informa il Commissario il quale a sua volta riferisce al Comitato.
In caso di fruizione parziale dell'incentivo e di riassunzione del lavoratore, l'incentivo è riconosciuto al nuovo datore di lavoro.
Il datore di lavoro invia segnalazione, all'I.N.P.S. e alla Prefettura-U.T.G. che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro entro i 36 mesi dall'assunzione; la segnalazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla data dell'interruzione, specificandone le motivazioni.
In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo, nei 24 mesi successivi all'assunzione, è prevista la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme già corrisposte.
 
 
Capo IV - Ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica e delle spese documentate sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Sono corrisposte somme per le spese mediche ed assistenziali, esclusivamente per il triennio 2018 - 2020, per le prestazioni indicate nelle Tabelle A) e B) allegate al decreto.
Le domande sono presentate alle Prefetture-U.T.G. di residenza dell'orfano, che provvederà alla loro istruttoria e trasmissione all' Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso presso il Ministero dell'Interno.
Le istanze devono essere sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale e accompagnate dall'autocertificazione dello stato di orfano a seguito di uno dei crimini previsti dall'art. 2 del Regolamento.
 
 
Capo IV - Sostegno alle famiglie affidatarie degli orfani.
Il Regolamento prevede anche un sostegno alle famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, Il gennaio 2018, n. 4 e 30 dicembre 2018, n. 145 citate, nella misura di 300 Euro mensili per ogni minore, salvo il caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, nel qual caso è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
 
Le istanze devono essere presentate alle Prefetture-U.T.G. di residenza della famiglia per l'inoltro all' Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso presso il Ministero dell'Interno e devono essere corredate da copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore e da copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.
La famiglia deve essere riconosciuta affidataria ai sensi della legge 184/1983 e l'orfano non deve aver compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020.
Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti che consentano di individuare i beneficiari come sopra specificati.
 
Le istanze, per ognuno dei benefici previsti, sono presentate per ciascun anno di durata del sostegno economico e i benefici previsti dal decreto sono cumulabili tra loro.

In allegato è possibile scaricare il testo completo del decreto 71 del MEF


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