IMU - Versamenti per soggetti residenti all'estero

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso un comunicato per precisare quali possono essere le modalità di versamento dell'IMU per i soggetti non residenti in Italia.
 
LE MODALITA' PER IL PAGAMENTO
 
Il Dipartimento ricorda innanzitutto che i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'IMU, calcolandola secondo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 e per le modalità di pagamento si rinvia al paragrafo 10 della circolare.
 
Per il versamento IMU dall'estero, previa registrazione ai servizi telematici di Fisconline, è possibile, se si è titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione, compilare il Modello F24 ed eseguire il pagamento online delle imposte tramite il software F24 online. Pertanto è opportuno, in primis, contattare il proprio istituto bancario e verificare la propria posizione.
 
In alternativa, i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro secondo le indicazioni riportate di seguito:
 
- per la quota spettante al Comune effettuare un vaglia internazionale bancario:
IBAN: IT 26 B 01030 67220 000001225627
BIC/SWIFT: PASCITM1743
intestato a Comune di Tresignana -Servizio Tesoreria
 
- per la quota riservata allo Stato effettuare un bonifico direttamente in favore di:
BANCA D'ITALIA - IBAN IT 02 G 01000 03245 348006108000
CODICE BIC: BITAITRRENT.
 
LE AVVERTENZE
 
La copia di entrambe le operazioni - specifica il comunicato del Dipartimento MEF - deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
 
Nello spazio per la CAUSALE DEI VERSAMENTI devono essere indicati:
 
- il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
 
- la dicitura «IMU», il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
 
- l'annualità di riferimento;
 
- l'indicazione «Acconto» o «Saldo» nel caso di pagamento del tributo in due rate;

- la dicitura "ravvedimento" se si ricade in tale casistica.
 
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